
Lamezia Terme - Riceviamo e pubblichiamo la lettera di protesta, sottoscritta dai cinque presidenti degli ordini professionali interessati al problema della provincia di Catanzaro in concomitanza con la visita del ministro Orlando, nella quale chiedono l’immediata abrogazione dell’ultimo comma dell’articolo 161 del codice di procedura civile introdotto dalla legge n. 132/2015 di conversione del d.l. n. 83/2015.
Lettera di protesta (avverso la modifica dell’articolo 161 del codice di procedura civile siccome introdotto dalla legge n. 132/2015 di conversione del d.l. n. 83/2015)
“L’articolo 13 del d.l. n. 83/2015, convertito in legge n. 132/2015 del 6 agosto 2015, pubblicata sulla G.U. il 20 agosto 2015 ed entrata in vigore il 21 agosto 2015, ha inserito il seguente nuovo comma all’articolo 161 del codice di procedura civile: Il compenso dell’esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall’ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima. E’ fuor di dubbio che detta modifica ha creato sconcerto e disappunto tra i professionisti che rivestono il delicatissimo ruolo di esperto (o cd. perito stimatore), atteso che incide pesantemente sul giusto compenso per la difficili e complessa attività peritale svolta (come del resto ribadito di recente dalla Consulta contro la riduzione di un terzo dell’onorario dei cc.tt.u. nominati dal giudice nelle cause con gratuito patrocinio); difficile, in quanto l’esperto deve affrontare, oltre che l’attività professionale vera e propria richiesta dai quesiti sempre più numerosi posti dai giudici delle esecuzioni, anche le problematiche degli accessi presso gli immobili oggetto del pignoramento, con particolare riferimento alle attività peritali in situ di rilievo metrico e/o topografico e all’estrazione del reperto fotografico interno ed esterno degli immobili, attività – queste ultime – spesso molto imbarazzanti, scabrose e non sempre rassicuranti sotto il profilo della sicurezza personale dell’esperto (soprattutto nel Sud Italia) al cui svolgimento si invitano a partecipare gli addetti ai lavori in sede legislativa ai fini di una reale e concreta presa d’atto della vicenda; complessa, atteso che i numerosi quesiti posti dal giudice impongono praticamente un’analisi dettagliatissima dei beni preordinati all’espropriazione: storia catastale ed ipotecaria, verifica della conformità urbanistica dei beni (sia in relazione al regime speciale sia in riferimento al regime ordinario di sanatoria) ed eventuale conseguente calcolo di spese per la sanatoria (ove possibile), verifica e quantificazione di eventuali oneri che resteranno a carico dell’acquirente sub-asta, progetto di divisione in caso di comproprietà, progetto di divisione in lotti, etc. etc".
"Nello specifico, non sembra che occorra essere giuristi o costituzionalisti per comprendere che trattasi di una norma (in primis) iniqua e (inoltre) caratterizzata da palesi profili di illegittimità alla luce dei principi della Costituzione; a tal proposito, il primo rilievo è quello inerente alla assoluta incertezza del quantum costituente il corrispettivo per la prestazione dell’esperto (pur trattandosi di attività peritale d’ufficio, riconducibile – quindi – al cosiddetto munus publicum). In una Repubblica fondata sul lavoro è inconcepibile che il legislatore imponga che una prestazione professionale sarà pagata a saldo senza conoscere in anticipo né il giorno, né il mese, né l’anno di riferimento; anzi, visti i tempi di vendita sub-asta di alcuni beni, non si conosce in anticipo neanche il decennio (SIC!) in cui il perito stimatore potrà vedersi pagato il saldo delle proprie spettanze. Non sembra che sussistano precedenti analoghi in Italia: le pubbliche amministrazioni, ad esempio, ritardano spesso i pagamenti dei professionisti, ma debbono però rispondere dei ritardi in virtù degli interessi (legali e/o moratori) che saranno costrette a pagare in relazione ai suddetti ritardi; nel caso (assurdo) introdotto dal comma aggiunto all’articolo 161 del codice di procedura civile, invece, nessun “giusto ristoro” è previsto per il professionista che si vede costretto (ope legis) ad attendere sine die il saldo del pagamento dell’attività svolta; in altre parole, si impone al professionista sia l’incertezza del quantum liquidato, sia l’epoca in cui avverrà il pagamento a saldo. L’irragionevole norma introdotta dalla legge n. 132/2015 può altresì provocare un’incresciosa situazione, cioè comportare la “restituzione” di parte del compenso ricevuto in acconto, qualora il bene dovesse essere venduto (circostanza non remotissima) ad un prezzo finale di molto inferiore all’effettivo valore di mercato dell’immobile al momento della stima. Tra l’altro, la norma non comporta oneri per lo stato, ma tende ad agevolare soltanto le banche (creditori procedenti nella stragrande maggioranza delle procedure esecutive e concorsuali), penalizzando e mortificando il lavoro dei professionisti. Bene avrebbe fatto il legislatore, in luogo di inserire la modifica in argomento (soltanto) in sede di conversione del decreto legge n. 83/2015, a provvedere all’aggiornamento delle mortificanti tariffe (cfr. onorario a vacazione) di cui al D.M. 30 maggio 2002, circostanza stigmatizzata di recente anche dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 192, depositata il 24 settembre 2015). Tutto quanto sopra premesso e considerato, si chiede l’immediata abrogazione dell’ultimo comma dell’articolo 161 del codice di procedura civile siccome introdotto dalla legge n. 132/2015 di conversione del d.l. n. 83/2015”.
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