Lamezia, il vademecum della Prefettura per la campagna elettorale su spese, propaganda e sondaggi

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Lamezia Terme - Dalla Prefettura di Catanzaro, con una circolare, vengono rese note le disposizioni in merito alla propaganda elettorale in vista del turno straordinario nei comuni sciolti per infiltrazioni e condizionamento di tipo mafioso di domenica 10 novembre con eventuale ballottaggio domenica 24. Diversi gli adempimenti in materia di propaganda elettorale e riunioni elettorali con divieto di alcune forme di propaganda. Dal 30eismo giorno precedente quello della votazione, ovvero da venerdì 11 ottobre, inizia quindi la campagna elettorale e da quel giorno, rendono noto dalla Prefettura che sono vietati: “il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico; ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti; ogni forma di propaganda luminosa mobile”. Inoltre, sempre dall’11 ottobre, possono tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al questore.

La propaganda elettorale

Per quanto riguarda la propaganda elettorale fonica su mezzi mobili, nel periodo di campagna elettorale, e quindi da venerdì 11 ottobre 2019, l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all’art. 7, comma 2 della legge n. 130/1975: “Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21:30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti”.

Inoltre, si legge nelle disposizioni che “la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni del prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi”. Per quanto riguarda la parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica durante la campagna elettorale, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l’arco della campagna, l’uso di locali comunali “a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentare e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti”.

Limiti per le spese elettorali

Limiti, inoltre, sono stati introdotti per le spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti. Secondo l’articolo 13 della legge 6 luglio 2012 n. 96, infatti “Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali”.

Sondaggi demoscopici

Regole anche per la diffusione di sondaggi demoscopici: “nei 15 giorni precedenti alla data di votazioni e quindi a partire da sabato 26 ottobre 2019, sino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto”.

L’inizio del divieto di propaganda

“Nel giorno precedente e in quello della votazione e quindi da sabato 9 a domenica 10 novembre, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. Inoltre, nel giorno della votazione, è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall’ingresso delle sezioni elettorali. È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi”.

Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

L’attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all’uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni. La rilevazione stessa, tuttavia, informano che “deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni di votazione”.

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