Lamezia, approvato nuovo regolamento di polizia urbana: ecco tutti i comportamenti vietati nei luoghi pubblici

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Lamezia Terme - Approvato, dalla Commissione straordinaria, il nuovo Regolamento di Polizia Urbana. L’ultimo regolamento risaliva infatti al gennaio 1981. È stato così redatto un nuovo documento che tiene conto delle attuali condizioni economico-sociali del Comune e dei fenomeni emergenti che non erano disciplinati nelle vecchie pagine del regolamento. Si tratta di uno strumento che detta norme autonome o attuative integrative di disposizioni generali o speciali in materia di convivenza civile e sociale, sicurezza e qualità dell'ambiente urbano, tutela del patrimonio pubblico e privato, disciplina del suolo e dello spazio pubblico, tutela della quiete pubblica e privata. Per chi non rispetta il regolamento sono previste quindi delle sanzioni. Nei 44 articoli contenuti nelle 34 pagine del documento, che entrerà in vigore il 18 settembre, sono così elencati i comportamenti vietati nei luoghi di interesse pubblico.

Ecco, quindi tutti i comportamenti vietati nei luoghi pubblici per come elencati nel nuovo regolamento di polizia urbana:

Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, tra cui parchi, giardini pubblici e aree verdi, a salvaguardia della sicurezza, della vivibilità e del decoro della città, è vietato:

“arrampicarsi, sdraiarsi o sedersi su monumenti, reperti storici, pali dell'illuminazione pubblica, segnaletica stradale verticale, inferriate, fabbricati, muri e similari, nonché legarsi o incatenarsi ad essi; bivaccare intendendosi per "bivacco" lo stazionare consumando cibi o bevande in modo scomposto, contrario al decoro e/o senza curare la raccolta dei rifiuti eventualmente prodotti (carta, bottiglie, lattine, ecc.); offrire e vendere servizi e/o merci con modalità contrarie alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti; compiere atti o esporre oggetti e/o merci contrari al decoro; espletare bisogni fisiologici al di fuori dei luoghi a ciò destinati; svestirsi totalmente o parzialmente in luogo pubblico in modo da rimanere nudi, seminudi, a torso nudo, in costume da bagno o in modo similare, fuori dagli stabilimenti balneari o dalle zone a ciò destinate; apporre lucchetti e oggetti di qualsiasi altro genere su beni del patrimonio storico, archeologico. artistico o monumentale, elementi dell'arredo urbano, infrastrutture pubbliche; rimuovere, manomettere. imbrattare o fare uso improprio di panchine, segnaletica stradale e di ogni altro elemento di arredo urbano e manufatti destinati a pubblici servizi o, comunque, di pubblica utilità; utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età per il loro uso;lavare i veicoli mediante l'ausilio di fontane o fontanelle pubbliche e, in ogni caso, su suolo pubblico; salvo quanto previsto dal Regolamento in materia di pubblicità e di pubbliche affissioni, distribuire, affiggere ed esporre in ogni forma manifestini, autoadesivi e simili, collocandoli in beni pubblici o privati, pali dell'illuminazione pubblica, segnaletica stradale, alberi, veicoli. beni tutelati, patrimonio storico, archeologico, artistico o monumentale; danneggiare o forare il suolo pubblico, danneggiare o manomettere gli impianti installati sotto o sopra di esso, salvo gli interventi manutentivi autorizzati dai soggetti preposti, in virtù delle norme speciali in materia; abbandonare qualsiasi genere di rifiuti, anche di piccolissime dimensioni, su suolo pubblico ed aree verdi, fatte salve l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Testo Unico in materia ambientale"; abbandonare i mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi. Al fine di tutelare l'ambiente dalle conseguenze nocive derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo, i fumatori devono essere in possesso di posaceneri portatili”.

Contrasto alla tratta di esseri umani

L’articolo 5, in particolare, riguarda la tutela della dignità delle persone e contrasto alla tratta di esseri umani, pertanto su suolo pubblico o di uso pubblico del Comune di Lamezia Terme è Vietato, tra l’altro: “esibire nudità o assumere comportamenti diretti inequivocabilmente ad offrire prestazioni sessuali; ingaggiare soggetti che, attraverso comportamenti inequivocabili, esercitino l'attività di meretricio, nonché concordare prestazioni con essi ed appartarsi per tali finalità in luogo pubblico”.

Uso dei siti e dei mezzi di trasporto pubblico

Disciplinato anche l’uso dei siti e dei mezzi di trasporto pubblico, al fine di tutelare la sicurezza dei viaggiatori, sui mezzi pubblici e nei luoghi funzionali al trasporto pubblico (stazioni, banchine, ecc.) è vietato: “portare al seguito oggetti che per natura, forma o volume possano risultare molesti o pericolosi per sé o per altri. È fatta sempre salva l'accessibilità dei passeggini per i bambini, dei mezzi per le persone con disabilità e, ove consentito dal gestore del trasporto, dei velocipedi; accedervi in stato di palese alterazione psico-fisica a seguito di assunzione di bevande alcoliche e/o sostanze stupefacenti o psicotrope; dare luogo ad esecuzioni canore e/o musicali non autorizzate; mendicare; bere alcolici”.

Regole per la convivenza civile e sociale

Regolato anche l’uso delle Fontane e fontanelle pubbliche dove “Gli utenti devono fruire delle fontane in modo tale da paterne garantire a tutti la libera e corretta godibilità”. Inoltre, è vietato, in tutto il territorio del Comune di Lamezia Terme l’accattonaggio, l’elemosina, svolgere l’attività di lavavetri o altre attività similari in corrispondenza degli impianti semaforici o degli incroci stradali.

Artisti in strada non oltre due ore nello stesso luogo

Un articolo a parte è dedicato agli artisti in strada e prevede che essi, i mimi, i suonatori, i cantanti e simili che utilizzano strumenti musicali, possono esibirsi nel rispetto dei luoghi, dei passanti e della quiete pubblica. Non possono però “intrattenersi nello stesso luogo per oltre 2 ore e tornare nella stessa via o piazza prima del decorso di 4 ore”.

Rumore prodotto all'aperto o in luoghi privati

Regole precise anche per quanto riguarda il rumore prodotto all'aperto o in luoghi privati e per le immissioni acustiche moleste: è vietato, tra l’altro, emettere grida e schiamazzi, sia di giorno che di notte, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico transito, salvo le ordinarie emissioni acustiche dovute a manifestazioni autorizzate dalle competenti Autorità.

Consumo, somministrazione e vendita di bevande alcoliche

Per quanto riguarda la sicurezza urbana sono disciplinate anche le attività vietate sulla sede stradale, luoghi pubblici o aperti al pubblico e il consumo, somministrazione e vendita al dettaglio o per asporto di bevande alcoliche. “Dalle ore 22.00 alle ore 7.00 - si legge nell’articolo 28 del regolamento - è vietata la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da parte di chiunque risulti autorizzato, a vario titolo, alla vendita al dettaglio, per asporto, nonché attraverso distributori automatici e presso attività di somministrazione di alimenti e bevande; dalle ore 22.00 alle ore 7.00, nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito e nelle aree verdi non recintate, è altresì vietato il consumo di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro; dalle ore 23.00 alle ore 7.00 nelle strade pubbliche o aperte a pubblico transito e nelle aree verdi non recintate, è vietato il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in ogni genere di contenitore; dalle ore 2.00 alle ore 7.00 è vietata la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche da parte di chiunque risulti - a vario titolo - autorizzato alla somministrazione medesima e nei circoli privati, anche nelle aree esterne di pertinenza di tali locali”.

pdfRegolamento polizia urbana 2019

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