Lamezia, ministero dell'Interno boccia istruttoria Piano fabbisogno personale del Comune

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Lamezia Terme - Brutte notizie per il Comune di Lamezia Terme. Con una lettera di ieri, 19 novembre, il ministero dell'Interno (Dipartimento per gli affari interni e territoriali) ha di fatto "bocciato" l'istruttoria presentata dal Comune in tema di Fabbisogno di personale 2020-2022. Una "pratica" sulla quale contava molto il sindaco, Mascaro e la Giunta, per ridare "ossigeno" ad una macchina comunale che cammina a rilento con tante complessità che pregiudicano l'andamento dell'attività amministrativa. Un'istruttoria "esaltata" nelle ultime sedute del civico consesso e che invece ora segna decisamente il passo con conseguenze non certo idilliache per il Comune. Il provvedimento, in sostanza, chiosano dal ministero dell'Interno, deve essere riadottato in conformità alla normativa vigente, con tutte le modifiche ed integrazioni necessarie, tenendo anche conto dei rilievi e delle indicazioni formulate dall’organo di Revisione. Collegio dei Revisori messo "sotto accusa" dalla maggioranza dei consiglieri comunali nel corso dell'Assemblea per l'approvazione del Bilancio e che oggi, alla luce dei rilievi del ministero, deve essere per forza di cose rivalutato.

I rilievi mossi

Vediamo nei dettagli, alcuni dei rilievi mossi dal ministero dell'Interno, con riferimento alle deliberazioni dell'istruttoria DGC n. 232 e n. 236 del 2020.

Non è riportato con quale deliberazione consiliare è stato approvato il rendiconto 2019, essendo ormai scaduto, in data 31.07.2020, il termine di legge per l’approvazione, né con quale deliberazione è stato approvato il bilancio 2020/2022 e se i rispettivi dati sono stati trasmessi alla Bdap (Banca dati amministrazioni pubbliche) in mancanza codesto Ente è ancora in esercizio provvisorio. La prossima seduta utile sarà nel mese di dicembre, per cui dovrà essere precisata anche l’approvazione del bilancio consolidato 2019, il cui termine è stato prorogato al 30.11.2020.

Il Decreto ministeriale del 17.03.2020, al comma 2 dell’art. 5, dispone che i Comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020, ossia i budget assunzionali 2015/2019, corrispondenti esclusivamente alle cessazioni 2014/2018, non rinvia o richiama l’art. 3 del d.l. 90/2014.

E' erroneo dichiarare che il budget assunzionale è operato applicando i criteri stabiliti dalla circolare Dfp (Diperatimento funzione pubblica) del 22.02.2011 e che non devono essere calcolati i costi del personale delle categorie protette. La normativa vigente è contenuta nell’art. 33 del d.l. 4/2019, nel Dm del 17.03.2020 e nella circolare Dfp del 13.05.2020, pubblicata l’11.09.2020.

La Corte dei Conti – sez. reg. Lazio- con deliberazione n. 63/2017 ha ritenuto che le preclusioni fissate dall’art. 90, comma 1, in ordine all’assunzione con contratti di lavoro a termine di personale in uffici di staff siano riferibili anche alla fattispecie del riequilibrio finanziario pluriennale, anche se, poi, nell’elenco delle assunzioni non viene specificata alcuna assunzione ex art. 90 (come, invece, riportato nelle premesse).

Non è riportato se il Piano del fabbisogno è coerente con quanto previsto dal Dup 2020/2022.

Non è chiaro se la spesa per assunzioni a tempo determinato nell’anno 2009 di 741.473,00 euro sia al netto della spesa per lavoratori precari finanziati, totalmente o parzialmente, da una corrispondente entrata di contributi dalla Regione e dallo Stato e, inoltre, se sul predetto importo sussistono già degli impegni di spesa per il 2020 ed il loro ammontare, tenuto anche conto che la spesa per l’assunzione dei vigili stagionali, finanziate con i proventi delle sanzioni alle violazioni del codice della strada, rientrano nel predetto limite di spesa.

Per la stabilizzazione degli Lsu manca, analiticamente motivata, l’assunzione di responsabilità che il personale è indispensabile per i compiti d’istituto dell’Ente, non specifica se vi sia un contributo regionale ed il relativo ammontare, inoltre il comma 497 della legge 160/2019 fa riferimento al riparto delle risorse con un DPCM non ancora emanato.

Mancano i dati relativi all’approvazione del Piano delle performance e sulla regolarità degli obblighi relativi alla certificazione dei crediti.

Risultano 75 assunzioni a tempo indeterminato, comprensive di 18 incrementi orari dapart time a tempo pieno e di 7 progressioni verticali, rispetto alle quali non è specificato come è stato calcolato il 30%. Non sono, inoltre, chiarite a cosa si riferiscano le 4 assunzioni di istruttore direttivo amministrativo cat. D per scorrimento graduatoria valida (di quale anno?) esecuzione sentenza (quale sentenza?), lo stesso per l’assunzione di n. 1 istruttore amministrativo cat. C.

Infine, in data 20.07.2020, l’ente ha acquisito, sulla proposta di deliberazione, il parere non favorevole dell’organo di Revisione, espresso con verbale n. 370 n. del 17.07.2020.La Giunta comunale, senza citare il predetto parere non favorevole, ha comunque adottato la delibera 232 del 31.07.2020. Solo con successiva delibera n. 236 del 04.08.2020 rettifica la parte dispositiva della delibera n. 232 del 31.07.2020, introducendo nel dispositivo della 232/2020 le controdeduzioni ai rilievi dell’organo di Revisione.

 Il parere non favorevole del Collegio dei Revisori

Nel verbale n. 370 del 17.07.2020, l’organo di Revisione, oltre a far rilevare che dallo schema di rendiconto del 2019 l’ente risulta strutturalmente deficitario, sostanzialmente certifica: “Che le condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniali rilevate da questo Organo a seguito delle verifiche eseguite e delle analisi svolte durante l'attività di revisione, a parere di questo Organo di Revisione, evidenziano che non sussistono le condizioni per asseverare che il Comune, per effetto dell’adozione del Piano dei fabbisogni di personale, non altera il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio”. Il collegio, infine, esprime parere non favorevole.

 Controdeduzioni senza relazione tecnica

Per quanto riguarda le controdeduzioni contenute nella delibera di Giunta n. 236/2020, sarebbe stata necessaria una relazione tecnica del Responsabile del Servizio finanziario da sottoporre all’organo di Revisione per la conferma, o meno, del parere contrario, prima di essere approvata dalla Giunta. Nelle controdeduzioni non si fa riferimento ai verbali n. 297/2019 e n. 369/2020 ed alle eventuali condizioni e prescrizioni in essi contenuti congiuntamente ai pareri favorevoli, né nulla viene controdedotto in merito allo stato del contenzioso, ai debiti fuori bilancio, ai debiti delle società partecipate, fermo restando che tali adempimenti dovevano essere posti in essere prima dell’adozione della delibera di Giunta n. 232/2020.

A. C.

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