Lamezia Terme - Seconda estate in pandemia. Anche Lamezia si prepara alla stagione estiva e, pertanto, dal Comune è stata emanata apposita ordinanza, la n. 55, che disciplina l’uso delle spiagge ricadenti nel territorio costiero, compreso tra la Foce del Torrente Piscirò e la foce del Torrente Turrina nonché le attività turistico-ricreative che in esse si svolgono, durante la stagione balneare 2021. Anche quest’anno, infatti, risulta necessario adottare adeguate misure di mitigazione del rischio per contenere e contrastare la diffusione Covid-19.
Ecco le regole per la stagione balneare
La stagione balneare è compresa tra il primo giugno e il 30 settembre. Prevista - è precisato nell’ordinanza - un’apposita segnaletica in merito al mancato servizio di salvataggio e, al fine di consentire un rapido intervento dei mezzi di soccorso, è stato istituito presso la Centrale Operativa del Comando Generale della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera con sede a Roma il numero blu 1530 per le emergenze in mare. Inoltre, evidenziano, “al fine di segnalare una qualsivoglia attività illecita sotto gli aspetti prettamente afferenti i dettami della presente Ordinanza, contattare il Comando Polizia Locale di Lamezia Terme all'utenza telefonica 0968/22130”.
In particolare, nell’ordinanza sono contenute le prescrizioni nelle zone di mare riservate ai bagnanti (entro 150 metri dalla battigia) tra le ore 8.00 e le ore20.00, è vietato: "transitare con qualsiasi unità navale, windsurf compresi, ad eccezione dei natanti didiporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi lance nonchè pedalò e simili. Da tale obbligo sonoesentati essere eseguiti in aderenza al D. Lgs 116/08 e smi. Tali mezzi devono esserericonoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile "Servizio dicampionamento", qualora non appartenenti a Corpo dello Stato, e adottare ogni cautelanell'avvicinarsi alla costa. I bagnanti dovranno tenersi ad almeno 10 metri dai mezziimpegnati nelle operazioni di campionamento".
Inoltre, è vietato: "ormeggiare o ancorare con qualsiasi imbarcazione o natante; l'atterraggio dei surf (tavole sospinte dal moto ondoso) e di kitesurf nei tratti di arenile "spiagge libere" ove presenti bagnanti; l'atterraggio dei surf (tavole sospinte dal moto ondoso) e di kitesurf nei tratti di arenile inconcessione per le strutture balneari, tranne che nei tratti specificatamente segnalati ed autorizzati per la pratica sportiva. In tali tratti i concessionari, appositamente autorizzati, devono avere cura di separare tali aree da quelle destinati ai bagnanti; esercitare qualsiasi attività di pesca o/e professionale. Le zone di mare prospicienti spiagge litorali non frequentate da bagnanti possono essere attraversate, ai soli fini dell'atterraggio, dell'ormeggio e/o dell'ancoraggio, da unità di navigazione a motore o a vela purchè a lento moto o con rotta perpendicolare alla linea di costa".
Nel documento sono contenute anche le disposizioni anticontagio per gli stabilimenti balneari e le spiagge libere in merito anche al distanziamento sociale e norme igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione del Covid. Questo, in ossequio alle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 28.04.2021".
Nell’ordinanza sono specificate anche le zone di mare vietate alla balneazione e, in particolare, “si riconferma l'interdizione dell'area marina tra la foce del Torrente Cantagalli-Bagni e del Collettore Aeroportuale di Ginepri – S.Eufemia”. Inoltre, l’amministrazione informa che evidenzierà le località con idonea segnaletica nelle zone di divieto, anche temporaneo, alla balneazione.
Prescrizioni sull'uso della spiaggia
Sulla spiaggia è vietato: "sostare con qualsiasi unità navale, ad eccezione dei natanti a remi di tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, pedalò e simili che devono, comunque, evitare di arrecare nocumento o fastidio ai bagnanti, nonchè dei mezzi addetti al soccorso ed alla polizia marittima; permanere e posizionare ombrelloni, sdraio, natanti etc nella fascia di metri 5 (cinque) della battigia quale area destinata esclusivamente al libero transito; campeggiare con tende e roulottes; transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge e di soccorso; praticare qualsiasi gioco (es.il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, bocce, etc) se può derivare danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonchè nocumento all'igiene dei luoghi, eccetto in luoghi idoneamente autorizzati ed attrezzati nelle zone F2delle Concessioni demaniali marittime per Lidi o Stabilimenti Balneari; condurre o far permanere qualsiasi tipo di animali, se privo di museruola o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori ad esclusione dei cani di salvataggio, di guida per non-vedenti e, limitatamente alle sole ore di chiusura al pubblico dei cani adibiti a servizio di guardia delle strutture turistico-balneari".
E, ancora: "I proprietari dovranno altresì provvedere alla immediata rimozione delle deiezioni prodotte dagli animali; tenere ad alto volume radio, juke-box, apparecchi di diffusione sonora; esercitare attività (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionale, etc), organizzare giochi, manifestazioni ricreative, spettacoli pirotecnici senza la prescritta autorizzazione;–gettare a mare o sugli arenili rifiuti di ogni genere; utilizzare shampoo, bagnoschiuma, detersivi e prodotti similari; accendere fuochi; introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza la prescritta autorizzazione; effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifesti e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei; sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobili o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore di metri 300 ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia; esercitare, negli orari compresi tra le ore 8.00 e le ore 20.00 qualsiasi tipo di attività di pesca, se può derivare danno o molestia alle persone; tale attività potrà essere esercitata in zona di spiaggia libera non frequentata da bagnanti e comunque muniti di apposito permesso alla pesca sportiva".
Sanzioni
Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, i contravventori dell’Ordinanza sono puniti amministrativamente. Inoltre, "è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nell'ordinanza".
Ordinanza stagione balneare 2021 e misure anti Covid-19
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