Processo Rinascita Scott: le decisioni del Giudice sulle questioni preliminari

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Roma - Proseguono a Roma le udienze della fase preliminare del processo Rinascita Scott. A Rebibbia da giorni sono impegnati giudici, pubblici ministeri e avvocati in attesa che vengano completati i lavori nell'area industriale di Lamezia per il trasferimento del processo.

Il Giudice ha letto l'ordinanza con cui ha deciso sulle questioni preliminari. Rigetta la questione sollevata per Giuseppe Mangone di omessa notifica del 415 bis che invece risulta effettuata; rigetta l'eccezione di omessa notifica del 415 bis posto dalla difesa dell'avvocato Francesco Stilo ad uno dei difensori di fiducia che si sono nel tempo avvicendati, essendo intervenute nomine e revoche reiterate nei confronti dei medesimi difensori Paola Stilo, Pietro Chiodo e avvocato Cirami (8 nomine a favore di uno con revoche delle precedenti, 2 nomine ad un altro, 4 nomine ad altro ancora), rendendosi evidente che non v'è stata alcuna lesione sostanziale al diritto di difesa dell'imputato visto che l'avviso è stato notificato ai suoi difensori, difensori che peraltro hanno partecipato all'udienza preliminare sin dall'inizio di talché nessun pregiudizio è configurabile per il suo diritto di difesa, e ciò conformemente all'insegnamento della Cassazione che invita ad abbandonare valutazioni meramente formalistiche, nonché ai sensi dell'art. 182 che prevede una sanatoria nei casi in cui la parte ha dato causa o contribuito a dare causa alla nullità; rigetta l'eccezione relativa all'omesso interrogatorio per Mario De Vito a seguito della notifica del 415 bis per mancato rispetto del termine di 3 giorni dall'avviso, visto che tale previsione non si applica nel caso di specie trattandosi di richiesta avanzata dall'imputato nel suo interesse, né può ritenersi legittimo l'impedimento dedotto dall'imputato a partecipare all'atto; rigetta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 418 c.p.p. per mancata separazione delle posizioni processuali che possano essere definite agevolmente, trattandosi di questione irrilevante non dimostrandosi che l'odierna udienza si dilungherà per attività processuali relative ad altri imputati, seguendosi le ordinarie cadenze temporali previste dal codice, e manifestamente infondata ai sensi dell'art. 111 Cost. visto che paradossalmente dovrebbero celebrarsi altrettanti processi per ciascun imputato rispetto al quale è ragionevole la scelta del legislatore di celebrare un'unica udienza preliminare, ed è coerente con ragionevole durata del processo. Rigetta, inoltre, la questione relativa alla mancata indicazione di Domenico Preiti tra le persone offese trattandosi di una questione irrilevante, anche considerato che la persona offesa è altra, tale Luca Vitale; rigetta la questione relativa alla duplicazione di contestazioni in capo a Pietro Giamborino trattandosi con ogni evidenza di mero errore materiale; rigetta la questione relativa alla omessa citazione dei terzi interessati al sequestro, valendo tale previsione per il processo di cognizione e non per l'udienza preliminare, tanto che essa si conclude con provvedimento privo di effetti rispetto ai terzi.

Accoglie per Francesco Varone l'eccezione di omesso notifica dell'avviso 415 bis nei confronti del difensore di fiducia, erroneamente effettuata ad un suo omonimo, disponendo quindi lo stralcio di tale posizione e la restituzione degli atti al pm.

Quanto alla nullità del 415 bis per omessa conoscenza della lingua, si premette che l'accertamento sulla conoscenza è un accertamento di merito non censurabile in sede di legittimità, per cui ad avviso del giudicante Tailai ha subito un processo in Italia nel 2004 per detenzione di stupefacenti nel quale ha patteggiato la pena ed ha preso parte a conversazioni intercettate nelle quali conversava in italiano, mentre per Scultai non vi sono conversazione in lingua italiana e sono gli stessi operanti a dare atto che l'imputato non parla italiano, per cui l'avviso 415 bis andava tradotto in lingua a lui conosciuta, con conseguente nullità dell'avviso per Scultai.

Per questi motivi ha dichiarato la nullità della notifica dell'avviso di conclusione indagini nei confronti degli imputati Francesco Varone e Nurezime Scultai, per i quali dispone lo stralcio e la restituzione degli atti al P.M. Rigetta nel resto.

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