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Lamezia Terme – Un nuovo annullamento del Tar si abbatte sul bilancio comunale approvato a dicembre scorso. Dopo l’accettazione del ricorso presentato dal Movimento Cinque Stelle sull’aumento dell’aliquota Imu presentato dal Comune fuori dai termine di legge ecco che il Tar accoglie anche il ricorso presentato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro contro il Comune. Il Tar nella persona del presidente Guido Salemi, del Consigliere Estensore Giovanni Iannini e del Referendario Germana Lo Sapio ha così deciso di accogliere le istanze del Ministero che, come si legge nel dispositivo, aveva impugnato “la deliberazione n. 54 del 14 dicembre 2013, pubblicata in data 17 dicembre 2013, con la quale il Consiglio comunale di Lamezia Terme, per l’anno 2013, ha fissato allo 0,80% l’addizionale comunale Irpef, modificando l’aliquota in vigore per l’anno 2012 e con esenzione per i redditi fino a 15.000 euro”. Il Ministero che ha impugnato il ricorso avrebbe rilevato tre motivazioni: La prima, si legge sempre nella sentenza del tar, riguarda “la violazione del termine perentorio di cui al combinato disposto dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 e dell’art. 8 del d.l. n. 102/2013”, il secondo motivo considera “l’incompetenza, carenza di potere, violazione dell’art. 23 Cost. e dell’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 360/1998” ed, infine, nel terzo punto il Ministero ravvisa la “violazione dell’art. 3 della legge n. 2212/2000”. Proprio per questi motivi, il Tribunale Amministrativo Regionale, sempre nella sentenza emessa a sfavore del Comune di Lamezia, ha considerato diversi fattori relativi al merito e cioè “che la delibera impugnata, che ha variato l’aliquota dell’addizionale Irpef per l’anno 2013, è stata adottata dal Consiglio comunale di Lamezia Terme in data 14 dicembre 2013” e che “l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) impone agli enti locali di fissare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza degli stessi entro la data fissata dalla norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedendo, nel contempo, che in caso di mancata approvazione entro il termine indicato, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno” ma che proprio l’articolo 8 del Dl n.102/2013, a cui ha fatto riferimento il Ministero dell’Economia nell’impugnare la rimodulazione Irpef del Comune, è stato convertito in legge lo scorso 28 ottobre 2013 e deferisce al “al 30 novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali”. Il Tar spiega che quest’ultimo termine “fissato per la deliberazione delle modificazioni di tariffe e tributi ha carattere perentorio, come si desume dalla previsione di cui al menzionato art. 1, comma 169, per la quale, in caso di mancata approvazione entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. Proprio in considerazione di ciò, il Tar specifica che la “deliberazione consiliare impugnata è stata adottata successivamente alla data del 30 novembre 2013 e, quindi, oltre il termine perentorio di cui sopra ed è, quindi, illegittima” e “che, pertanto, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento della deliberazione impugnata, restando assorbiti i motivi non esaminati”. Infine, dal Tar concludono spiegando come “in attesa la relativa novità delle questioni trattate e tenuto conto della qualità delle parti, appare equo compensare le spese del giudizio”.

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