
Lamezia Terme - Proseguono le lezioni della Camera penale lametina. A esporre nell’aula Garofalo del Tribunale è stato il Magistrato Luigi Maffia e, il tema di lezione è stato ‘Archiviazione e i possibili provvedimenti conseguenti’. Dopo intervento introduttivo dell’avvocato Aurelio Manfredi che porta le sue felicitazioni ed auguri a Luigi Maffia che sin quando non verrà nominato ilnuovo Procuratore sostituirà Domenico Prestinenzi congedatosi dalla Procura del Tribunale di Lamezia Terme il 6 luglio.
“Sulla notizia di reato - ha esordito Maffia - il codice non ci fornisce specificatamente cosa si intende con notizia di reato, pertanto sta a noi esperti di diritto capirne l’esatto significato e quale sia l’entità del reato stesso, tale richiesta sarà poi formulata dal GIP di turno che ne istituirà una apposita udienza”.

“Per ottenerne il procedimento di archiviazione - ha proseguito - è fondamentale scoprire il vero perimetro (i fatti certi), che costituiscono le sue parti fondanti, sono comunque tante le informazioni e gli elementi che possono fornire un contributo idoneo alla costituzione di una notizia di reato ma, al contempo, ne esistono tante altre che non la costituiscono”. “Un incipit del Codice penale - ha spiegato ancora - sancisce che è fondamentale e imprescindibile una attenta analisi da parte del PM sulle indagini svolte su un reato. Il pubblico ministero, infatti, solo dopo che ha operato un seria valutazione dei fatti può chiederne l’archiviazione, dunque prima di disporre in merito alla fase conclusiva delle indagini preliminari è necessario oltrepassare una fondamentale fase di valutazione. Pertanto - ha sostenuto il magistrato - è utile che Camere Penali, Consigli dell’Ordine e Università spendano del tempo e lo usino per spiegare e far studiare a fondo le diverse opzioni delle archiviazioni”.
“L’archiviazione della notizia di reato - ha concluso - diventa un dovere del PM in molteplici casi, ad esempio quando manca una condizione di procedibilità o l’autorizzazione, quando il reato non è previsto dalla legge italiana, quando il reato è estinto, quando l’indiziato è morto, in caso di amnistia o prescrizione del reato, quando gli elementi sono insufficienti e cagionano un errore di persona. Anche in caso di richiesta da parte dello Stato, in caso di ne bis in idem (una persona non può essere accusata per due volte dello stesso reato) e impunibilità il PM deve procedere all’archiviazione della notizia di reato”.
Francesco Ielà
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