
Lamezia Terme - E’ stata incentrata sulla Lista Testimoniale e sui poteri di integrazione probatoria del Giudice la lezione tenuta in aula Garofalo dall’avvocato Aldo Ferraro, membro del Comitato Scientifico della Scuola per Difensori d’Ufficio. Un tema solo apparentemente semplice, quello della Lista Testimoniale – ovvero l’elenco dei testimoni, periti e consulenti tecnici chiamati a deporre da ciascuna parte in causa - che rientra negli atti e negli istituti preliminari al dibattimento a va presentata, depositandola in cancelleria, nei sette giorni “pieni e liberi” precedenti all’udienza di primo grado.
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Alla lista va allegata l’indicazione delle circostanze sulle quali verterà l’esame dei teste, onde rendere le parti preventivamente consce dei temi sui quali l’accusa e la difesa si fondano, e scongiurare gli “atti a sorpresa”, ovvero quei casi in cui l’imputato si trova a scoprire per la prima volta in sede di dibattimento quali siano le prove a suo carico. In casi simili, sopperisce l’istituto della “prova contraria”, che consiste nella possibilità della parte non informata di indicare dei testimoni che dimostrino il contrario di quanto dichiarato in corso di dibattimento. Il Giudice che ha proceduto a raccogliere le prove deve essere lo stesso che stabilirà ed emetterà la sentenza, in quanto è l’unico al corrente delle sfumature presenti nelle varie deposizioni. In caso contrario si dovrà procedere a rinnovo d’Istruttoria e si avrà la regressione alla formulazione delle richieste di prova – ma non la regressione agli atti preliminari. Dunque, rimanendo identica la Lista Testimoniale, si potrà però procedere alla formulazione di domande ulteriori.
Giulia De Sensi


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