
Lamezia Terme – Non c’è pace per il settore appalti in città. Dopo la revoca dell’appalto, avvenuta lo scorso giugno, per quanto riguarda i lavori di riqualificazione di piazza della Repubblica (già oggetto negli anni scorsi di precedente rescissione e conseguente aggiudicazione con lo scorrimento in graduatoria) è ora la volta del secondo lotto della “Sant’Eufemia mare”. Il Comune ha infatti deciso per la revoca dell’aggiudicazione definitiva di quest’ultimo appalto alla ditta Gierregi Srl dopo il parere espresso dalla Prefettura. A vedersi revocato l’appalto è la stessa ditta che era risultata seconda in graduatoria per l’appalto dei lavori di piazza della Repubblica e che ha visto prima aggiudicarsi quest'ultimo appalto per lo scorrimento in graduatoria dopo la prima rescissione dei lavori in pieno centro e, ora, ha visto revocarsi anche il secondo appalto che si era aggiudicata per la Sant'Eufemia Mare. Su questa revoca la società in questione ha presentato delle osservazioni tramite il proprio legale di fiducia che sono state, comunque, respinte dal Comune. Quest’ultimo appalto, vinto con un ribasso offerto del 44,12% per un prezzoo di 1.291.390,81 euro comprensivo degli oneri di sicurezza è dunque annullato e gli uffici tecnici comunali dovranno ora procedere a scorrere nella graduatoria per trovare una nuova ditta che possa completare l’arteria Sant’Eufemia Mare.
Tra le considerazioni e conclusioni addotte dal Comune per la rescissione riportiamo quanto di seguito dichiarato dall'Ente sulla revoca di questo appalto e affisso all'albo pretorio: "considerato che, come già evidenziato nel verbale di istruttoria d'ufficio citato l'informativa prefettizia produce un effetto giuridico parzialmente vincolante per la stazione appaltante che è tendenzialmente vincolata a dare prevalenza alle esigenze di tutela antimafia; l'azione amministrativa impone ordinariamente l'adozione della misura inibitoria, e ammette lo scostamento dalla indicazione prefettizia in casi di natura eccezionale, condizione che non ricorre nella circostanza in esame; con riguardo al ruolo del soggetto a cui attiene l'informativa prefettizia ed ai tempi di affidamento dell'appalto, è già stato verificato come il soggetto indicato ricoprisse le cariche di amministratore unico e direttore tecnico sia al momento della dichiarazione di disponibilità ad assumere l'appalto che, successivamente, alla data dell'affidamento (Det. Dir. n. 352 del 22.10.2012); Considerato ancora, la volontà di questa Amministrazione ad assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e trasparenza nei settori di realizzazione di opere pubbliche e nell'erogazione di forniture e servizi pubblici, nell'ipotesi in cui l'amministrazione comunale svolga la funzione di committente, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa; che in tal senso l'Amministrazione ritiene necessaria l'anticipazione della soglia di difesa sociale, ai fini di una tutela avanzata dell'attività negli appalti pubblici, nel campo del contrasto alla criminalità organizzata e della soglia dell'autotutela amministrativa a fronte di possibili ingerenze criminali nella propria attività; che l'azione amministrativa, a seguito dell'indicazione prefettizia, impone l'adozione della misura inibitoria, proprio perché il legislatore ha voluto tutelare le esigenze sopra esposte nella massima forma di anticipazione compatibile con i valori costituzionali di riferimento; Valutato, quindi, alla luce di quanto evidenziato, che sussistono situazioni e circostanze tali da vincolare l'Amministrazione all'adozione della misura inibitoria e, di conseguenza, di non poter accogliere, per le ragioni sopra addotte, le osservazioni presentate da Gierregi S.r.l.".
© RIPRODUZIONE RISERVATA