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Roma - Sì dell'Aula della Camera al disegno di legge che introduce il reato di omicidio stradale. Il testo è stato approvato con 276 voti a favore, 20 contrari e 101 astenuti. Essendo stato modificato a Montecitorio, torna al Senato. Contro ha votato Sel, mentre Fi e M5S si sono astenuti. I nuovi reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, comprendono, rispettivamente, pene da 8 a 12 anni di carcere e pene da 2 a 4 anni. Il provvedimento, che ora dovrà passare al senato, è stato modificato in maniera radicale. 

 Ecco cosa cambia

 

Omicidio stradale - Da 2 a 7 anni quando la morte è stata causata violando il codice della strada. Ma la sanzione penale sale sensibilmente negli altri casi:  da 8 a 12 anni di carcere per chi chi uccide una persona guidando in stato di ebbrezza grave, con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro, o sotto effetto di droghe. Sarà invece punito con la reclusione da 5 a 10 anni l'omicida il cui tasso alcolemico superi 0,8 g/l oppure abbia causato l'incidente per condotte di particolare pericolosità. La sansione, per i casi più gravi, può arrivare anche a stabilire 18 anni di carcere per omidicio di più persone

Lesioni stradali - Da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. Se comunque ha bevuto (soglia 0,8 g/l) o l'incidente è causato da manovre pericolose scatta la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime.

Conducenti mezzi pesanti - L'ipotesi più grave di omicidio stradale (e di lesioni) si applica ai camionisti e agli autisti di autobus anche in presenza di un tasso alcolemico sopra gli 0,8 g/l.

Fuga conducente - Se il conducente fugge dopo l'incidente scatta l'aumento di pena da un terzo a due terzi, e la pena non potrà comunque essere inferiore a 5 anni per l'omicidio e a 3 anni per le lesioni. Altre aggravanti sono previste se vi è la morte o lesioni di più persone oppure se si è alla guida senza patente o senza assicurazione. E' inoltre stabilito il divieto di equivalenza o prevalenza delle attenuanti su specifiche circostanze aggravanti. La pena è invece diminuita fino alla metà quando l'incidente è avvenuto anche per colpa della vittima.

Revoca patente - In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali viene automaticamente revocata la patente. Una nuova patente sarà conseguibile solo dopo 15 (omicidio) o 5 anni (lesioni). Tale termine è però aumentato nelle ipotesi più gravi: se ad esempio il conducente è fuggito dopo l'omicidio stradale, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca.

Raddoppio prescrizione - Per il nuovo reato di omicidio stradale sono previsti il raddoppio dei termini di prescrizione e l'arresto obbligatorio in flagranza nel caso più grave. Negli altri casi l'arresto è facoltativo. Il pm, inoltre, potrà chiedere per una sola volta di prorogare le indagini preliminari.

Perizie coattive - Il giudice può ordinare anche d'ufficio il prelievo coattivo di campioni biologici per determinare il dna. Nei casi urgenti e se un ritardo può pregiudicare le indagini, il prelievo coattivo può essere disposto anche dal pm.

 

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