Operazione Nettuno, ecco le motivazioni dei giudici del Riesame

panoramica-aerea-due-mari-senza-mask.jpg

Lamezia Terme – A più di un mese dalla sentenza emessa dal Tribunale del Riesame sul dissequestro beni facenti capo all’imprenditore Franco Perri, coinvolto prima nell’operazione Andromeda e colpito dall’ordinanza di sequestro “Nettuno”, arrivano le motivazioni della sentenza del Tribunale del Riesame. Motivazioni depositate il 17 maggio scorso dai giudici catanzaresi del Tribunale del Riesame, presidente Giuseppe Valea e, a latere, Teresa Guerrieri e Federico Zampaoli.

Nell’udienza tenutasi il 7 aprile scorso, gli avvocati difensori, Francesco Pagliuso, Salvatore Staiano e Gianfranco Giunta, avevano discusso illustrando le ragioni delle loro richieste e della necessità del dissequestro dei beni in questione. I difensori avevano prodotto diversi documenti “volti a dimostrare la regolarità, - come avevano sottolineato - sotto il profilo finanziario e contabile, di tutte le operazioni poste in essere nel corso degli anni nell’ambito delle attività di amministrazione delle società facenti capo al gruppo Perri".

Nelle motivazioni si legge che “i difensori di Perri Francesco contestano che l'imputazione di concorso esterno in associazione mafiosa possa legittimare il sequestro che, secondo la difesa, sarebbe istituto finalizzato a colpire esclusivamente (i beni) del soggetto che per fare “parte di una associazione di tipo mafioso”, può essere definito un “partecipe”, qualifica che non può essere attribuita al concorrente esterno, per definizione estraneo al sodalizio”. Il collegio però non ha ritenuto di “poter dare seguito positivo alle deduzioni difensive”. In riferimento a questo e, in particolare sulla “[…] relazione rinvenibile tra condotta contestata al concorrente esterno e bene da sequestrare”, i giudici si sono soffermati sul fatto che “il sequestro (e la successiva confisca) si apprezza con esclusivo riferimento alla previsione della sottoposizione a vincolo "delle cose che servirono furono destinate a commettere il reato"[…]”.

Per quanto riguarda questo aspetto, i giudici si sono soffermati su alcune delle imprese commerciali “poiché – scrivono - solo per alcune è ravvisabile il coinvolgimento della consorteria in funzione della salvaguardia delle imprese del Perri attraverso interventi volti ad assicurare il mantenimento del patrimonio aziendale e a garantire la continuità della gestione economica, distogliendo altri soggetti dall'intraprendere attività commerciali in concorrenza con le imprese del Perri”. Nello specifico, infatti, furono rigettate le richieste di dissequestro per l’intero patrimonio aziendale della società “Centro Commerciale Due Mari S.r.l.”, nonché alle quote sociale intestate alla F.P. Holding s.r.l. e a Perri Pasqualino della società “Ipermercato Midwai s.r.l.”, nonché delle quote sociali intestate alla “F.P. Holding s.r.l.” e a Perri Pasqualino e della società “Ega Discount s.r.l.” nonché delle quote sociali intestate alla “F.P. Holding s.r.l.”, a Cefalà Antonio e a Perri Pasqualino. I giudici si soffermano sulle tre società, spiegando punto per punto le ragioni della loro decisione.

In particolare, i giudici fanno riferimento al Centro Commerciale due Mari S.r.l., soffermandosi su quanto dichiarato da diversi collaboratori di giustizia tra cui Angelo Torcasio e Gennaro Pulice, scrivono: “In buona sostanza, la consorteria mafiosa del Iannazzo Vincenzino, assicurando ampia protezione (a 360 gradi, secondo l'espressione proveniente da Pulice Gennaro) agli imprenditori che gestivano attività commerciale al suo interno, garantiva a Perri Francesco il godimento dei proventi che derivavano dalle attività che si svolgevano nei locali ubicati all'interno del Centro Commerciale, ponendosi, quindi, la struttura commerciale, in diretta correlazione con sia con l' attività illecita della consorteria e sia con la condotta del Perri, valutabile in termini di collusione con il gruppo mafioso”.

Per quanto riguarda la Ega Discount S.r.l., “[…] la vicenda (l’intermediazione di Vincenzino Iannazzo per impedire l’apertura di un supermercato da parte di un concorrente, ndr) dimostra come la cosca Iannazzo si poneva come garante della salvaguarda dell'attività commerciale della società EGA DISCOUNT attraverso la eliminazione di iniziative concorrenziali, che potevano metterne in discussione la economica gestione e la stessa esistenza. La struttura aziendale si pone, quindi, in diretto rapporto con l'attività delittuosa della cosca nonché con la condotta di Perri Francesco che, condividendo la preoccupazione di Cefalà sulla necessità di impedire l' insorgenza della struttura commerciale in concorrenza con quella svolta da una delle società del Gruppo Perri”.

Per quanto riguarda l’Ipermercato Midwai S.r.l., i giudici scrivono che “[…] rivestono particolare rilevanza le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Torcasio Angelo, il quale ha riferito che, in relazione alla paventata costruzione di un supermercato nella zona, in cui già insisteva la società Ipermercato MIDWAI, Perri Francesco, tramite il cognato Cefalà Antonio, ebbe a rivolgersi a Iannazzo Vincenzino per impedire che potesse sorgere un supermercato nella zona nella quale già esisteva il loro supermercato e impedire, quindi, che potesse sorgere concorrenza nel settore”. “Precisa il collaboratore di giustizia - aggiungono - che si era convenuto di consentire la realizzazione dello stabile, percependo, come cosca Giampà, una estorsione fino all'ultimazione dei lavori, per poi prima dell'inaugurazione, distruggere la struttura mediante incendio, in modo tale da non far aprire il supermercato, ricevendo, in cambio di ciò, dal Perri, la somma di € 50.000,00, da dividere tra la cosca Giampà e la cosca Iannazzo. Se anche quest'ultima parte del proposito delittuoso non ebbe luogo […] l'episodio – sottolineano - si rivela ugualmente significativo della stretta correlazione esistente tra l'attività della cosca e l'esercizio commerciale, che ricadeva sotto la protezione della consorteria di Iannazzo, pronta a intervenire per ogni eventuale necessità connessa al mantenimento della struttura e alla gestione dell'attività, anche nei confronti di potenziali concorrenti al fine di assicurare una condizione di sostanziale monopolio del supermercato”.

“[…] Le suddette società, - proseguono nelle motivazioni i giudici - sebbene rispetto alle quali, Perri Francesco non ha esercitato attività di amministratore (Centro Commerciale) ovvero si è dimesso dalla carica dopo l'adozione della misura cautelare personale, (quali EGA Discount e MIDWAI), risultano essere nella completa disponibilità dello stesso Perri Francesco, per come emerge dalle vicende sopra descritte, che hanno visto il coinvolgimento dello stesso in relazione ad aspetti essenziali del mantenimento e della gestione delle società, senza interferenza da parte dell'ammonitore formale del Centro Commerciale (Perri Pasqualino) e degli altri soci, pure avendo quote in misura corrispondente a quelle di Perri Francesco (50% in testa a Perri Pasqualino) o anche in misura maggiore (60,24 Cefalà Antonio)”.

Per quanto riguarda le altre società che sono state, invece, dissequestrate: “Non si apprezzano, per contro, come rilevanti sul piano del nesso di pertinenzialità, gli elementi prospettati nel decreto di sequestro con riguardo alle altre società, sottoposte a sequestro, del Gruppo Perri, non potendosi attribuire correlazione tra le strutture commerciali e l'attività della consorteria mafiosa con il riferimento alla assunzione di congiunti di Iannazzo Vincenzino, considerato che si tratta di assunzioni, peraltro in massima parte se non completatamene cessate, di semplice commessa o cassiera, vale a dire di mansioni di basso rilievo e pienamente rispondenti all'attività delle società del Gruppo Perri, che vantava diverse centinai di dipendenti”. D’altro canto, i giudici precisano che per quanto riguarda le ditte segnalate da Angelo Torcasio come fornitrici delle aziende dei Perri “[…] non vi sono elementi che possano far propendere che l'inserimento (e soprattutto il mantenimento) delle menzionate ditte come fornitrici di generi alimentari fosse riferibile esclusivamente all'intervento del Iannazzo e non anche alla qualità e convenienza di prodotti”. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA